Convenzione

Art. V

Inadempimenti degli impegni e controversie

In vigore dal 8 giu 1974
Articolo V Inadempimenti degli impegni e controversie Nel caso di una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, o di mancato adempimento degli obblighi assunti in base alla detta convenzione, il Comitato di assistenza alimentare si riunisce per decidere le misure da adottare.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-v

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Inadempimenti degli impegni e controversie (Art. V Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo