Convenzione
Art. X
Entrata in vigore
In vigore dal 8 giu 1974
Articolo X
Entrata in vigore
1. La presente convenzione entra in vigore, per la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, nonché per i Governi che avranno depositato degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, alle seguenti condizioni:
a) il 18 giugno 1971 per tutte le disposizioni diverse dall'articolo II;
b) il 1 luglio 1971 per l'articolo II;
con riserva che la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, nonché tutti gli altri Governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo VI, abbiano depositato tali strumenti o una dichiarazione di applicazione provvisoria entro il 17 giugno 1971 e che la convenzione sul commercio del grano del 1971 sia in vigore. La presente convenzione entra in vigore, per ogni altro Governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione successivamente all'entrata in vigore della convenzione, alla data di detto deposito.
2. Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che, dal 18 giugno 1971, avranno depositato degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione oppure delle dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore tra i Governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1971 sia accettata oppure potranno prendere tutte le altre misure che la situazione potrà richiedere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-x