Art. 1

In vigore dal 8 giu 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971: a) convenzione sul commercio del grano; b) convenzione sull'aiuto alimentare.
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