Art. 2
In vigore dal 8 giu 1974
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all' della convenzione indicata sub a) e dell'articolo X della convenzione indicata sub b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-rd-2