Convenzione

Art. XIII

Copia certificata conforme della convenzione definitiva

In vigore dal 8 giu 1974
Articolo XIII Copia certificata conforme della convenzione definitiva Il più presto possibile dopo la definitiva entrata in vigore della presente convenzione, il Governo depositario invierà una copia certificata conforme della detta convenzione nelle lingue: inglese, spagnola, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento alla presente convenzione sarà altresì comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-xiii

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