Convenzione
Art. XIII
44 / 45Copia certificata conforme della convenzione definitiva
In vigore dal 8 giu 1974
Articolo XIII
Copia certificata conforme della convenzione definitiva
Il più presto possibile dopo la definitiva entrata in vigore della presente convenzione, il Governo depositario invierà una copia certificata conforme della detta convenzione nelle lingue: inglese, spagnola, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento alla presente convenzione sarà altresì comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-xiii