Art. 3

In vigore dal 8 giu 1974
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana. Le relative spese, valutate in lire 6.500 milioni in ragione di anno, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 aprile 1974 LEONE RUMOR - MORO - GIOLITTI - TANASSI - COLOMBO - BISAGLIA - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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