Art. 1
In vigore dal 8 giu 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971:
a) convenzione sul commercio del grano;
b) convenzione sull'aiuto alimentare.
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