Accordo

Art. 1

Scopi

In vigore dal 8 giu 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nelle convenzioni. ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971 PREAMBOLO La Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, 1971. Considerando che l'accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966 e 1967, Considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, composto e della convenzione relativa al commercio del grano e della convenzione relativa all'assistenza alimentare, scadono il 30 giugno 1971 e che è auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo di tempo, Ha convenuto che il presente accordo internazionale sul grano del 1971 sia formato da due strumenti giuridici distinti: a) la convenzione sul commercio del grano del 1971; b) la convenzione relativa all'assistenza alimentare del 1971; e che tanto la convenzione sul commercio del grano del 1971 quanto la convenzione relativa all'assistenza alimentare del 1971, a seconda di quanto sarà convenuto, saranno sottoposte, in conformità delle loro procedure costituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio del grano del 19/7, nonché dei Governi degli Stati parti della convenzione relativa al commercio del grano dell'accordo internazionale sui cereali del 1967. CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971 Scopi La presente convenzione ha lo scopo: a) di favorire la cooperazione internazionale per quanto attiene ai problemi che sono posti dal grano nel mondo, tenuto conto del rapporto che esiste fra il commercio del grano e la stabilità economica dei mercati di altri prodotti agricoli; b) di favorire lo sviluppo del commercio internazionale del grano e della farina di grano, di assicurare che tale commercio si effettui il più liberamente possibile nell'interesse sia dei membri esportatori che dei membri importatori e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei Paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale del grano; c) di contribuire, in quanto sia possibile, alla stabilità del mercato internazionale del grano nell'interesse sia dei membri esportatori che dei membri importatori, e d) di fornire, in base all' della presente convenzione, un quadro per la negoziazione di disposizioni relative al prezzo del grano, nonché ai diritti e ai doveri dei membri nei riguardi del commercio internazionale del grano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-1

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