Accordo

Art. 3

Acquisti commerciali e transazioni speciali

In vigore dal 8 giu 1974
Acquisti commerciali e transazioni speciali 1. "Acquisto commerciale" indica, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto effettuato in base alla definizione di cui all' e sulla base degli usi commerciali comuni del commercio internazionale, salvo le transazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo. 2. "Transazione speciale" indica, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga degli elementi, introdotti dal Governo di un membro interessato, che non siano conformi agli usi commerciali abituali. Le transazioni speciali comprendono: a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, la dilazione nel pagamento o altre delle condizioni connesse non siano conformi ai tassi, alle dilazioni o alle condizioni abitualmente praticate in quel commercio nel mercato mondiale; b) le vendite per le quali i fondi necessari per la operazione siano ottenuti dal Governo del membro esportatore sotto forma di prestito legato all'acquisto del grano; c) le vendite in divise del membro importatore, che non siano trasferibili nè convertibili in divise o in merci destinate ad essere utilizzate nel Paese del membro esportatore; d) le vendite eseguite in base ad accordi commerciali con speciali accordi di pagamento che prevedano conti di compensazione che servano a regolare bilateralmente i saldi creditori con scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale; e) le operazioni di permuta: i) che risultano dall'intervento di Governi e nelle quali il grano è scambiato a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale, o ii) che sono eseguite in base ad un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto del grano risulti da una operazione di permuta nella quale il Paese di ultima destinazione del grano non sia indicato nel contratto iniziale di permuta; f) un dono di grano o un acquisto di grano a mezzo di un aiuto finanziario accordato particolarmente a tale scopo dal membro esportatore; g) ogni altra categoria di transazioni che il Consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal Governo di un membro interessato, che non siano conformi agli usi commerciali abituali. 3. Qualsiasi quesito posto dal Segretario esecutivo o da un membro esportatore o da un membro importatore al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transazione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è risolta dal Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-3

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