Accordo

Art. 4

Registrazione e notifica

In vigore dal 8 giu 1974
Registrazione e notifica 1. Il Consiglio registra separatamente, per ogni annata agricola: a) ai fini dell'applicazione della presente convenzione, tutti gli acquisti commerciali eseguiti da membri presso altri membri e non membri a condizioni tali da farne delle transazioni speciali, e b) tutte le vendite commerciali eseguite da membri a non membri e tutte le esportazioni di membri a destinazione di non membri a condizioni tali da farne delle transazioni speciali. 2. I registri di cui al paragrafo precedente sono tenuti in modo che la registrazione delle transazioni speciali sia distinta dalla registrazione delle transazioni commerciali. 3. Per facilitare il lavoro del Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato previsto all'artico. lo 16, il Consiglio registra i prezzi del mercato internazionale del grano e della farina nonché le spese di trasporto. 4. Ove si tratti di grano che giunga al Paese di ultima destinazione dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un Paese diverso da quello da cui il grano ha origine, i membri forniscono, nella misura del possibile, le informazioni necessarie per registrare l'acquisto o la transazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo quali acquisti o transazioni tra il Paese d'origine e il Paese di ultima destinazione. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili solo se il grano è partito dal Paese d'origine durante l'annata agricola in questione. 5. Il Consiglio può autorizzare la registrazione di acquisti per un'annata agricola: a) se il periodo di carico considerato è compreso in un lasso di tempo ragionevole, non superiore ad un mese, che sarà fissato dal Consiglio, prima dell'inizio o dopo la fine dell'annata agricola, e b) se i due membri interessati sono d'accordo. 6. Ai fini del presente articolo, a) i membri indirizzano al Segretario esecutivo tutte le informazioni relative alle quantità di grano che sono state oggetto di vendite ed acquisti commerciali e di transazioni speciali, di cui il Consiglio, in funzione delle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi: i) per quanto concerne le transazioni speciali, i dettagli di tali transazioni, che permettano di classificarle secondo le categorie definite all'; ii) per quanto riguarda il grano, i dettagli disponibili relativi al tipo, alla categoria, al "grado" e alla qualità, nonché alle quantità di cui si tratta; iii) per quanto riguarda la farina, le indicazioni disponibili che permettano di identificare la qualità della farina e le quantità di ogni qualità; b) i membri, che esportano con regolarità, e gli altri membri per i quali il Consiglio avrà così deciso, sono tenuti ad inviare al Segretario esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi delle transazioni speciali concernenti qualsiasi natura, categoria, tipo, "grado" o qualità di grano e di farina di grano, di cui il Consiglio potrebbe aver bisogno; c) il Consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi dei trasporti in vigore, e i membri sono tenuti, nella misura del possibile, a comunicare al Consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno. 7. Il Consiglio emana un regolamento a proposito delle notifiche e dei registri di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalità in base alle quali tali notifiche devono essere fatte e definisce a tale riguardo gli obblighi dei membri. Il Consiglio fissa anche la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonché i sistemi di composizione di ogni controversia che possa sorgere a tale riguardo. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi, ripetutamente e senza giustificazione, agli impegni di notifica dei contratti in base al presente articolo, il Comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro stesso allo scopo di porre rimedio alla situazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-4

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