Accordo
Art. 6
Consultazioni sulla situazione del mercato
In vigore dal 8 giu 1974
Consultazioni sulla situazione del mercato
1. Se il Sottocomitato consultivo per la situazione di mercato, nel corso dell'esame continuo di mercato che effettua in base al paragrafo 2 dell', ritiene che si sia prodotta o sia imminente una situazione di instabilità nel mercato, o se una tale situazione viene segnalata all'attenzione del Sottocomitato consultivo dal Segretario esecutivo, di sua propria iniziativa o a richiesta di qualsiasi membro esportatore o importatore, il Sottocomitato consultivo riferisce immediatamente sui fatti in questione al Comitato esecutivo. Il Sottocomitato consultivo nell'informare il Comitato esecutivo deve tenere debito conto delle circostanze che hanno provocato o che minacciano di provocare una situazione di instabilità nel mercato, ivi comprese le fluttuazioni dei prezzi. Il Comitato esecutivo si riunisce entro cinque giorni lavorativi per analizzare la situazione e per esaminare se sia possibile giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.
2. Il Comitato esecutivo, ove lo ritenga opportuno, informa il Presidente del Consiglio che può indire una sessione del Consiglio per fare il punto della situazione.
Storico versioni
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