Accordo
Art. 11
Poteri e funzioni del Consiglio
In vigore dal 8 giu 1974
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno.
2. Il Consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuni.
3. Il Consiglio pubblica un rapporto annuale. Esso può anche pubblicare ogni altra informazione (ed in particolare, interamente o in parte, il suo studio annuo od un riassunto di tale studio) su questioni derivanti dalla presente convenzione.
4. Oltre ai poteri ed alle funzioni specificati nella presente convenzione, il Consiglio gode di altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie per assicurare l'applcazione della presente Convenzione.
5. Il Consiglio può, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri importatori, delegare ad uno qualsiasi dei suoi Comitati od al Segretario esecutivo l'esercizio di poteri e funzioni diverse dai poteri e dalle funzioni relativi al bilancio ed alla fissazione delle quote, enuncia ti ai paragrafi 2 e 3 dell'. Il Consiglio può in ogni momento revocare tale delega di poteri a maggioranza dei voti espressi. Ogni decisione presa in base ad ogni potere o funzione delegati dal Consiglio, in conformità delle disposizioni del presente paragrafo, è sottoposta a revisione da parte del Consiglio, a richiesta di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore, entro i termini prescritti dal Consiglio. Ogni decisione a proposito della quale non venga presentata domanda di riesame entro i termini prescritti vincola tutti i membri.
6. Al fine di poter assolvere alle proprie funzioni in base alla presente convenzione, il Consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita, ed i membri si impegnano a fornirgliele.
Storico versioni
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