Accordo

Art. 7

Controversie e denuncie

In vigore dal 8 giu 1974
Controversie e denuncie 1. Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere composta per via di negoziati è, a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al Consiglio perché decida in merito. 2. Ogni membro che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente compromessi dal fatto che uno o più membri abbiano adottato delle misure di natura tale da compromettere il funzionamento della presente convenzione, può rivolgersi al Consiglio. Il Consiglio consulta immediatamente i membri interessati al fine di sistemare la questione. Se la questione non viene sistemata mediante tali consultazioni, il Consiglio si interessa a fondo della questione e può fare delle raccomandazioni ai membri interessati.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-7

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