Accordo

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 giu 1974
Definizioni Ai fini della presente convenzione: 1. a) "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del grano costituito in base all'accordo internazionale sul grano del 1949 e rimasto in vita in base all'; b) "Membro" indica una Parte della presente convenzione o un territorio o gruppo di territori per i quali è stata fatta la notifica prevista dal paragrafo 3 dell'; c) "Membro esportatore" indica un membro di cui all'allegato A; d) "Membro importatore" indica un membro di cui all'allegato B; e) "Territorio", quando tale termine si riferisce a un membro esportatore o ad un membro importatore, indica ogni territorio al quale si applichino, in base all', i diritti e gli obblighi che il Governo di tale membro ha assunto ai sensi della presente convenzione; f) "Comitato esecutivo" indica il Comitato, costituito in base all'; g) "Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato" indica il Sottocomitato costituito in base all'; h) "Cereali" comprende grano, segale, orzo, avena, granturco e sorgo; i) "Grano" indica il frumento in grani di qualsiasi natura, categoria, tipo, "grado" o qualità e, tranne nei casi in cui il contesto imponga una designazione diversa, la farina di grano; j) "Annata agricola" indica il periodo dal 1 luglio al 30 giugno; k) "Boisseau (o staio)" indica, nel caso del grano, 60 libbre avoirdupois ovvero 27, 2155 chilogrammi; l) "Tonnellata metrica" o 1000 chilogrammi indica, nel caso del grano, 36.7431 boisseaux (stai); m) i) "Acquisto" indica, a seconda del contesto, l'acquisto, ai fini dell'importazione, di grano esportato o destinato ad essere esportato da un membro esportatore, o da un paese diverso da un membro esportatore, a seconda del caso, o la quantità di tale grano così acquistata; ii) "Vendita" indica, a seconda del contesto, la vendita, ai fini dell'esportazione, del grano importato o destinato ad essere importato da un membro importatore, o da un Paese diverso da un membro importatore, a seconda del caso, o la quantità di detto grano così venduto; iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita è inteso, nella presente convenzione, che tale termine indica non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i Governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi tra negozianti privati o di acquisti o di vendite conclusi tra un negoziante privato ed il Governo interessato. In questa definizione, il termine "Governo" indica il Governo di ogni territorio al quale si applichino, in base all', i diritti e gli obblighi che ogni Governo assume nel ratificare, nell'accettare o nell'approvare la presente convenzione o aderendovi; n) S'intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa ad un "Governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971" vale anche per la Comunità economica europea, qui appresso indicata come "la Comunità". Di conseguenza, nella presente convenzione, ogni menzione di "firma" o di "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo, nel caso delle Comunità, è inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della Comunità da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale. 2. Il calcolo dell'equivalente in grano viene eseguito in base al tasso di resa che è indicato nel contratto tra il compratore e il venditore. Se tale tasso di resa non è indicato, settantadue unità in peso di farina di grano sono considerate, ai fini di tale calcolo, come equivalenti a cento unità in peso di frumento in chicco, salvo decisione contraria del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo