Art. XII · Notifiche da parte del Governo depositato
Convenzione

Art. XII

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Notifiche da parte del Governo depositato

In vigore dal 8 giu 1974
Articolo XII Notifiche da parte del Governo depositato Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di Governo depositario, notificherà a tutte le parti firmatarie e aderenti ogni firma, ogni ratifica, ogni accettazione, ogni approvazione, ogni applicazione provvisoria della presente convenzione, nonché ogni adesione ad essa.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-xii