ConvenzioneTitolo III

Art. 16

In vigore dal 20 apr 1974
Saranno sottoposti ad estradizione: 1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti contraenti con una pena restrittiva delle libertà di almeno un anno; 2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto con pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-16

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