ConvenzioneTitolo III

Art. 21

In vigore dal 20 apr 1974
La domanda di estradizione sarà inviata per via diplomatica. Essa sarà accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza, emesso nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta, il tempo e il luogo in cui sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il più esattamente possibile. Vi sarà inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonché, nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identità. Trattandosi di imputato, sarà inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tal caso l'estradizione avrà luogo soltanto se, secondo le autorità dello Stato richiesto, esistono prove sufficienti tali da giustificare il rinvio a giudizio dello individuo nel caso in cui il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto. La domanda di estradizione, nonché gli atti e i documenti relativi saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente convenzione.
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