ConvenzioneTitolo III

Art. 24

In vigore dal 20 apr 1974
Qualora siano indispensabili informazioni complementari per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente convenzione siano state soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui riterrà che si possa riparare all'omissione, avvertirà lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potrà essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo