Convenzione›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 20 apr 1974
Se l'individuo reclamato è perseguito o condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per cui la domanda di estradizione è proposta, questo ultimo Stato dovrà ciò nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'. La consegna dell'incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sarà differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Essa sarà effettuata nella data che sarà stabilita in conformità delle disposizioni del terzo comma dell' e saranno applicabili, in tal caso, i commi 4, 5 e 6 del detto articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-28