Convenzione›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 20 apr 1974
Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione.
Ogni rigetto completo o parziale sarà motivato.
In caso di accettazione, lo Stato richiedente sarà informato del luogo e della data della consegna.
In mancanza di accordo al riguardo, la persona estradata sarà condotta, a cura dello Stato richiesto, nel luogo indicato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.
Salvo quanto previsto nel comma precedente, lo Stato richiedente dovrà far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese dalla data stabilita in conformità delle disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo.
Decorso inutilmente detto termine, la persona da estradare sarà posta in libertà e non potrà più essere richiesta per lo stesso fatto.
Se circostanze eccezionali ne impediscano la consegna o il ricevimento lo Stato interessato ne informerà l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati si metteranno d'accordo su un'altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.
Storico versioni
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