ConvenzioneTitolo III

Art. 25

In vigore dal 20 apr 1974
Se l'estradizione sia richiesta in concorso da più Stati, o per uno stesso fatto, o per fatti diversi, lo Stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una ulteriore estradizione tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della gravità del reato e del luogo in cui è stato commesso.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo