Convenzione›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 20 apr 1974
L'estradizione sarà rifiutata:
a) se le infrazioni per le quali è domandata sono state commesse nello Stato richiesto;
b) se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello Stato richiesto;
c) se all'atto di ricevimento della domanda da parte dello Stato richiesto, l'azione penale o la pena è estinta in base alla legislazione dello Stato richiedente o di quello richiesto;
d) se le infrazioni sono state commesse da uno straniero, fuori del territorio dello Stato richiedente e la legislazione del Paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio.
La estradizione potrà essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali, nello Stato richiesto o sono state giudicate in uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-20