ConvenzioneTitolo III

Art. 18

In vigore dal 20 apr 1974
L'estradizione potrà non essere concessa se l'infrazione per la quale è richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo