Convenzione
Art. 13
In vigore dal 20 apr 1974
Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del luogo di residenza abituale se risiede nel territorio di uno dei due Paesi. Tale certificato sarà rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un Paese terzo.
Se l'interessato risiede nel Paese in cui è presentata la domanda, potranno essere assunte ulteriori informazioni presso le autorità del Paese di cui egli è cittadino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-13