Convenzione
Art. 12
In vigore dal 20 apr 1974
I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio dell'assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purchè si conformino alla legge del Paese nel quale l'assistenza sarà domandata.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-12