Convenzione

Art. 12

In vigore dal 20 apr 1974
I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio dell'assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purchè si conformino alla legge del Paese nel quale l'assistenza sarà domandata.
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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo