Convenzione

Art. 10

In vigore dal 20 apr 1974
Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono essere dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell' nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione è concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo