Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 20 apr 1974
Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono essere dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell' nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione è concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-10