Convenzione
Art. 10
6 / 47In vigore dal 20 apr 1974
Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono essere dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell' nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione è concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-10