Convenzione

Art. 11

In vigore dal 20 apr 1974
Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presente convenzione, che emanano da uno dei due Stati contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione è esecutiva nello Stato che la emana e che non è contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo