Convenzione
Art. 11
7 / 47In vigore dal 20 apr 1974
Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presente convenzione, che emanano da uno dei due Stati contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione è esecutiva nello Stato che la emana e che non è contraria all'ordine pubblico.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-11