ConvenzioneTitolo II

Art. 3

In vigore dal 20 apr 1974
In materia civile è commerciale, esclusa quella del fallimento e del concordato preventivo, le sentenze rese dalle autorità giudiziarie in Italia o in Libano hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se rispondono alle seguenti condizioni: a) che la decisione sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente ai sensi dell' della presente convenzione, salvo rinuncia espressa dagli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa; b) che la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata. Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione è pronunciata, il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta giorni; c) che la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata; d) che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del Paese nel quale è richiesta la sua esecuzione; ne ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese, e possieda nei confronti di quest'ultima l'autorità di cosa giudicata; e) che nessuna autorità giudiziaria dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.
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