ConvenzioneTitolo III

Art. 17

In vigore dal 20 apr 1974
L'estradizione non sarà concessa se l'infrazione per la quale è domandata è considerata dalla Parte richiesta, di materia politica, o connessa a tale infrazione. Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita del Capo dello Stato di uno dei due Paesi o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come infrazione politica. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione viene punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente e questa pena non è prevista dalla legge della Parte richiesta, l'estradizione potrà essere accordata solo a condizione che la Parte richiedente dia assicurazioni, giudicate sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-17

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