Art. 25
ConvenzioneTitolo III

Art. 25

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In vigore dal 20 apr 1974
Se l'estradizione sia richiesta in concorso da più Stati, o per uno stesso fatto, o per fatti diversi, lo Stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una ulteriore estradizione tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della gravità del reato e del luogo in cui è stato commesso.
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