Art. 24
ConvenzioneTitolo III

Art. 24

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In vigore dal 20 apr 1974
Qualora siano indispensabili informazioni complementari per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente convenzione siano state soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui riterrà che si possa riparare all'omissione, avvertirà lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potrà essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.
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