Convenzione›Titolo III
Art. 16
27 / 47In vigore dal 20 apr 1974
Saranno sottoposti ad estradizione:
1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti contraenti con una pena restrittiva delle libertà di almeno un anno;
2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto con pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-16