Art. 27
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 1 gen 1974
Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta compresa quella di cui all' della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'indennità di cui all' della legge 29 giugno 1951, n. 439, per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia.
Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale.
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