DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE·n. 320·7 giugno 1945
Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale.
Vigente dal 1 gennaio 2006 13 articoli 6 vigenze storicizzate
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Art. 2Oltre i rimborsi previsti da precedente art. 1 al personale trasferito è dovuta una indenn
Art. 3Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con al
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Art. 5Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati comp
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Art. 7Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amminis
Art. 8Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministra
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Art. 10Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potrann
Art. 11Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amminis
Art. 12Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorr
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