Art. 11
In vigore dal 28 giu 1945
Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale però il trattamento di missione e trasferimento potrà essere uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanare di concerto col Ministro per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;320#art-11