Art. 9
In vigore dal 28 giu 1945
L' del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e l' del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, sono abrogati.
L' del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, è sostituito dal seguente:
«Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.
Agli effetti di cui al precedente comma la missione nella stessa località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte si considera continuativa qualora la interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;320#art-9