Art. 3

In vigore dal 28 giu 1945
Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno. Nulla è innovato per quanto concerne le gite nello ambito di piccole distanze nel comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente . Per le missioni in una medesima località con più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, compresi i giorni di viaggio, si applica per i primi 60 giorni - non computabili nella durata della missione agli effetti economici - il trattamento di cui al presente decreto; per il periodo eccedente è corrisposto quello previsto dalle normali disposizioni, in aggiunta al quale è però concessa un'integrazione compensativa delle maggiori spese, inerenti alle attuali contingenze, per vitto e alloggio fuori residenza, nella misura del 50% della diaria di missione. Tale integrazione compensativa è altresì concessa nella medesima misura per le missioni effettuate tra il 1 luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto; e limitatamente ai primi 60 giorni di missione, computati dall'inizio di questa, è uguagliata: a) al 100% della diaria, per il periodo trascorso in missione dopo il 30 settembre 1944; b) al 200% per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944; c) al 300% per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944 ed effettuate in comuni con popolazione non inferiore ai 500 mila abitanti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;320#art-3

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Art. 3 Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale. — Testo vigente | Portale Normativo