Art. 6

In vigore dal 28 giu 1945
Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto col Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennità e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni può essere concessa a compenso delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate una indennità integrativa: a) per i trasferimenti di sede del personale effettuati tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto; b) per il trasporto effettuato nel suindicato periodo dei materiali e strumenti tecnici inerenti a compiti di missione; c) per i viaggi di andata e ritorno compiuti nel medesimo periodo per l'espletamento delle missioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;320#art-6

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