Art. 5

In vigore dal 28 giu 1945
Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato. L' del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati.
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