Art. 13

In vigore dal 28 giu 1945
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto: a) dalla data medesima, salvo quanto disposto dagli , ultimo comma, 6, 7 e 8 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana; b) dal giorno in cui il presente decreto entri in visore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratti di provincie diverse da quelle indicate nell' del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180; c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato oppure dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano, nelle provincie indicate nel citato . Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 7 giugno 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - SOLERI - PESENTI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 156 - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;320#art-13

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