Art. 32
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 1 gen 1974
Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-18;836#art-32