Art. 30
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 1 gen 1974
Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-18;836#art-30