Art. 33

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 1 gen 1974
Per l'anno finanziario in data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1973 LEONE RUMOR - LA MALFA Visto: il Guardasigilli: ZAGARI
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