Art. 28
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 1 gen 1974
Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.
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