Art. 25

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 1 gen 1974
Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione.
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