Art. 20

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 1 gen 2012
Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di lire 4.800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa. (1) COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417. Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede ii servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio. Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e semprechè questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell' della presente legge. (8) (9) Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente , in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'. (2)
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