Art. 17
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 1 gen 1974
Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.
Salvo quanto disposto dagli , comma secondo, e 24 della presente legge, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
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